Descargar

Il Real Decreto-Legge 31/2026: il primo dei «martedì sociali» del Governo spagnolo in vista delle elezioni

Data di pubblicazione: 21/10/2026
Jorge Barbat Soler

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale spagnola (Boletín Oficial del Estado, di seguito «BOE») il primo dei pacchetti legislativi precedentemente annunciati dal Governo spagnolo. Tralasciando le disposizioni di natura strettamente prestazionale, in questo articolo ci concentreremo sulle misure di più immediata rilevanza per le imprese e, in particolare, su ciò che queste ultime saranno chiamate ad applicare e sulle relative decorrenze: riduzioni dell’orario di lavoro per l’assistenza a minori affetti da cancro o da altra grave malattia, due nuove fattispecie speciali di incapacità temporanea e una modifica generale, di particolare rilievo, delle modalità di calcolo della base regolatrice.

Nella nostra Circolare pubblicata ieri, avevamo già rilevato come il Governo spagnolo avesse recuperato la tecnica normativa dei vecchi «venerdì sociali», oggi ribattezzati «martedì sociali», invitando tuttavia alla prudenza nella valutazione delle diverse misure annunciate. Ebbene, i primi annunci hanno ora iniziato a tradursi in disposizioni normative: il primo pacchetto è ormai diritto positivo.

Il Real Decreto-Legge 31/2026, del 20 ottobre, per il miglioramento dell’azione protettiva della Previdenza Sociale e di altre norme sociali (Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales), pubblicato nel BOE del 21 ottobre, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri spagnolo ed è entrato in vigore il 21 ottobre 2026, fatte salve le diverse decorrenze previste per alcune delle disposizioni in esso contenute.

Il provvedimento presenta, in realtà, un contenuto assai più ampio rispetto alle materie che saranno oggetto della presente analisi. Una parte significativa delle disposizioni ha natura strettamente prestazionale, incidendo, tra l’altro, sulla pensione ai superstiti delle coppie di fatto, sulle pensioni di orfanità, sulle prestazioni conseguenti ad atti di terrorismo e sul Fondo di Garanzia per il Pagamento degli Alimenti. Si tratta di misure che interessano il lavoratore prevalentemente nella sua dimensione individuale, piuttosto che l’organizzazione del lavoro. A tali profili dedicheremo pertanto soltanto un breve paragrafo conclusivo, poiché ciò che qui maggiormente interessa è l’impatto diretto sull’organizzazione aziendale, tenuto conto, peraltro, che il primo gruppo di misure dispiega i propri effetti già da questo venerdì.

Assistenza a minori affetti da cancro o da altra grave malattia

Si tratta della modifica più rilevante e, al contempo, più imminente, dal momento che produce effetti a decorrere dal 23 ottobre 2026.

L’articolo sette del Real Decreto-Legge 31/2026 modifica l’articolo 37.6 dello Statuto dei Lavoratori spagnolo (Estatuto de los Trabajadores), mentre l’articolo primo, paragrafi da sette a nove, interviene parallelamente sugli articoli 190, 191 e 192 della Legge Generale spagnola sulla Previdenza Sociale (Ley General de la Seguridad Social).

Fino ad oggi, il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 50% per l’assistenza a un minore gravemente malato era configurato, in sostanza, come un diritto a fruizione alternativa: poteva essere esercitato dall’uno o dall’altro genitore.

La nuova formulazione dell’articolo 37.6 consente invece che il diritto sia riconosciuto a entrambi i genitori, agli affidatari a fini adottivi o agli affidatari permanenti rispetto alla medesima persona beneficiaria, in via alternativa o simultanea.

Il corrispondente regime previdenziale è disciplinato dall’articolo 192.1 della Legge Generale sulla Previdenza Sociale. Qualora entrambi i genitori fruiscano simultaneamente del diritto con riferimento alla medesima persona beneficiaria, ciascuno percepirà una prestazione pari al 50% della propria base regolatrice per le contingencias profesionales, indipendentemente dalla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettivamente applicata.

La prestazione cessa, pertanto, di essere direttamente correlata alla concreta percentuale di riduzione dell’orario, assumendo invece una misura percentuale predeterminata.

Si consideri, ad esempio, una coppia con un figlio di nove anni sottoposto a trattamento oncologico, nella quale entrambi i genitori lavorino presso aziende differenti. In passato, uno dei genitori poteva, tradizionalmente, ridurre l’orario di lavoro del 50% e percepire la relativa prestazione, mentre l’altro genitore non poteva avvalersi contemporaneamente del medesimo diritto.

A decorrere dal 23 ottobre, entrambi potranno invece ridurre simultaneamente il proprio orario di lavoro, ad esempio rispettivamente del 50% e del 60%, percependo ciascuno una prestazione pari al 50% della propria base regolatrice, indipendentemente dalla concreta percentuale di riduzione applicata.

Un’ulteriore novità riguarda le unità familiari nelle quali vi sia più di una persona che dia titolo alla prestazione. In tali ipotesi, la riduzione potrà essere riconosciuta a entrambi i genitori, purché ciascuno soddisfi individualmente i requisiti previsti e le rispettive riduzioni si riferiscano a persone differenti.

La normativa estende inoltre la possibilità di accedere alla prestazione anche in assenza di ricovero ospedaliero qualora il minore necessiti di trattamenti medici di intensità equivalente. La concreta delimitazione di tale fattispecie è tuttavia rimessa a un successivo sviluppo regolamentare, circostanza che, almeno in una prima fase, lascia inevitabilmente spazio a un certo margine di incertezza interpretativa.

La fruizione del diritto potrà altresì protrarsi oltre il compimento dei 26 anni qualora la persona beneficiaria presenti una disabilità pari o superiore al 65% o un grado III di dipendenza, senza che eventuali soggiorni temporanei di sollievo interrompano il requisito della convivenza.

Di particolare interesse è inoltre la previsione secondo cui, qualora la persona affetta dalla malattia contragga matrimonio o costituisca una coppia di fatto, il diritto passerà al relativo coniuge o partner.

Dal punto di vista datoriale, la conseguenza pratica è immediata: qualsiasi modello interno di richiesta, protocollo di conciliazione vita-lavoro o criterio di diniego fondato sull’incompatibilità tra la fruizione da parte dei due genitori risulterà superato a partire da venerdì.

Due nuove situazioni speciali di incapacità temporanea

L’articolo primo, paragrafo tre, introduce nell’articolo 169.1.a) della Legge Generale spagnola sulla Previdenza Sociale due nuove situazioni speciali di incapacità temporanea derivanti da contingencias comunes, che si aggiungono a quelle già previste in relazione a mestruazioni invalidanti, interruzione della gravidanza, gravidanza a partire dalla trentanovesima settimana e donazione di organi.

Le nuove fattispecie sono la patologia invalidante derivante da disturbo menopausale secondario, debitamente codificata a tal fine, e le lesioni conseguenti alla violenza di genere.

Entrambe le misure producono effetti dal 1° dicembre 2026.

Dal punto di vista dell’impresa, tuttavia, l’aspetto più significativo non risiede tanto nella fattispecie sottostante, quanto nel relativo regime giuridico, che si discosta da quello ordinario dell’incapacità temporanea per contingencias comunes sotto tre profili sostanziali:

  • Soggetto tenuto al pagamento e decorrenza della prestazione. La prestazione sarà a carico dell’ente gestore o collaboratore competente in materia di incapacità temporanea per contingencias comunes a decorrere dal giorno successivo a quello di inizio dell’assenza, restando a carico del datore di lavoro l’intera retribuzione relativa al giorno della cessazione dell’attività. Viene pertanto meno, in queste ipotesi speciali, il periodo dal quarto al quindicesimo giorno normalmente posto a carico dell’impresa.
  • Periodo minimo di contribuzione. L’articolo 172 esclude espressamente la necessità di soddisfare un periodo contributivo minimo per accedere alla prestazione in tali situazioni speciali.
  • Contribuzione previdenziale. Permane l’obbligo di versamento dei contributi durante il periodo di incapacità temporanea, conformemente all’articolo 144.4.

La qualificazione della fattispecie compete al medico del Servizio Sanitario Pubblico, che identificherà tali situazioni speciali mediante l’apposita codificazione. L’impresa riceverà la comunicazione dell’assenza per malattia, non la diagnosi del lavoratore.

Nei casi di violenza di genere, la normativa richiede inoltre specifica documentazione giustificativa, quale, a seconda dei casi, una comunicazione alla Procura o all’autorità giudiziaria, un ordine di protezione, una misura cautelare, una relazione del Pubblico Ministero o una sentenza di condanna. Si tratta, tuttavia, di un onere documentale che grava sul lavoratore nei confronti dell’ente gestore e non nei confronti del datore di lavoro.

La modifica meno appariscente: una nuova base regolatrice dell’incapacità temporanea

Se dovessimo individuare la modifica maggiormente suscettibile di generare criticità nell’elaborazione delle buste paga di dicembre, sarebbe probabilmente questa.

L’articolo primo, paragrafo quattro, modifica l’articolo 171 della Legge Generale spagnola sulla Previdenza Sociale, introducendo una nuova modalità di calcolo della base regolatrice applicabile alla generalità delle situazioni di incapacità temporanea, e non soltanto alle nuove fattispecie speciali.

La modifica produce effetti dal 1° dicembre 2026.

Mentre in precedenza si prendeva a riferimento la base contributiva del mese immediatamente precedente quello in cui si verificava il fatto generatore, d’ora in avanti sarà utilizzata la base contributiva del mese immediatamente precedente al mese anteriore a quello del fatto generatore.

In altri termini, il periodo di riferimento viene arretrato di due mesi anziché di uno.

A titolo di esempio, qualora un lavoratore retribuito mensilmente inizi un periodo di malattia comune il 15 dicembre 2026, il mese precedente sarà novembre e il mese immediatamente precedente a quest’ultimo sarà ottobre. Pertanto, ai fini del calcolo sarà utilizzata la base contributiva per contingencias comunes relativa al mese di ottobre.

Quanto percepito nel mese di novembre sarà dunque irrilevante ai fini di tale calcolo, anche qualora in quel mese fossero stati corrisposti elementi variabili della retribuzione, incentivi o ulteriori emolumenti.

La ratio della riforma è essenzialmente gestionale: qualora l’assenza per malattia abbia inizio nel corso del mese, i dati contributivi relativi al mese precedente potrebbero non essere ancora definitivamente trasmessi. L’arretramento del periodo di riferimento consente pertanto di ricorrere a una base contributiva già consolidata.

Le conseguenze pratiche possono tuttavia essere significative. Nelle realtà aziendali caratterizzate da una componente rilevante di retribuzione variabile, ovvero qualora siano intervenuti incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva in corso d’anno, la base applicabile potrebbe non riflettere più la retribuzione effettiva al momento dell’insorgenza dell’incapacità, in senso favorevole o sfavorevole per il lavoratore.

La medesima regola trova applicazione per le contingencias profesionales, ferme restando le relative specificità: la base viene considerata al netto delle ore straordinarie, alle quali si aggiungono quelle effettuate nell’anno precedente al mese di riferimento, suddivise per 365.

Restano inoltre ferme le regole speciali previste per le assunzioni recenti.

Infine, la Prima Disposizione Transitoria precisa che le modifiche relative alle situazioni speciali di incapacità temporanea si applicheranno esclusivamente ai processi iniziati a decorrere dalla rispettiva entrata in vigore, evitando così problematiche interpretative rispetto alle assenze già in corso nel mese di dicembre.

Riduzione dei contributi durante l’incapacità temporanea dei lavoratori di età pari o superiore a 62 anni

L’articolo primo, paragrafo due, modifica l’articolo 144.4 della Legge Generale sulla Previdenza Sociale, riconoscendo alle imprese il diritto a una riduzione del 75% dei contributi datoriali per contingencias comunes durante i periodi di incapacità temporanea dei lavoratori che abbiano compiuto 62 anni.

È pertanto opportuno verificare che tale riduzione venga effettivamente applicata, trattandosi di un risparmio che, nonostante l’apparente automatismo del meccanismo, potrebbe altrimenti passare inosservato.

Lavoratori autonomi: incapacità temporanea e basi contributive definitive

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti al regime speciale spagnolo dei lavoratori autonomi (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, «RETA»), viene introdotta una specifica base regolatrice per l’incapacità temporanea, calcolata sulla base contributiva del mese immediatamente precedente al mese anteriore al fatto generatore, divisa per trenta, unitamente a regole specifiche per le iscrizioni recenti.

Di maggiore interesse pratico è la modifica relativa alla regolarizzazione delle basi contributive.

Durante i periodi di percezione di determinate prestazioni, tra cui l’incapacità temporanea, nascita e cura del minore, rischio durante la gravidanza o l’allattamento, cura di minori affetti da cancro e cessazione dell’attività, la base contributiva mensile applicata acquisirà carattere definitivo e non sarà oggetto di successiva regolarizzazione.

Tale disposizione produce effetti dal 1° gennaio 2027.

Eventi catastrofici

La normativa introduce inoltre un meccanismo che consente alle future disposizioni aventi forza di legge adottate per assicurare una tutela straordinaria in seguito a un evento catastrofico di assimilare a contingencias profesionales prestazioni quali l’incapacità temporanea, l’incapacità permanente e le prestazioni per morte e ai superstiti.

La disposizione non comporta, allo stato attuale, alcun obbligo immediato per le imprese. Predispone tuttavia il quadro normativo che potrà consentire tale assimilazione in occasione di futuri eventi catastrofici, con le conseguenti implicazioni in termini di costi, gestione da parte degli enti mutualistici e qualificazione delle assenze.

Mutualismo amministrativo

Gli articoli quattro, cinque e sei estendono le nuove situazioni speciali di incapacità temporanea anche al personale delle Forze Armate spagnole, al personale dell’Amministrazione della Giustizia e ai funzionari civili dello Stato spagnolo, con effetti anch’essi a decorrere dal 1° dicembre 2026.

Le altre misure: miglioramenti di natura prestazionale

In considerazione della loro natura essenzialmente individuale, ci limitiamo qui a richiamare le restanti misure:

  • Flessibilizzazione dei requisiti per l’accesso alla pensione ai superstiti delle coppie di fatto con figli comuni, per la quale vengono modificati i requisiti relativi alla convivenza.
  • Incremento delle pensioni di orfanità derivanti da violenza contro le donne.
  • Incremento dell’importo minimo delle pensioni straordinarie derivanti da atti di terrorismo.
  • Modifica della normativa spagnola in materia di indennizzi alle vittime del terrorismo in assenza di una sentenza penale definitiva.
  • Diverse migliorie relative al Fondo di Garanzia per il Pagamento degli Alimenti, tra cui l’incremento dell’anticipo massimo a 300 euro mensili.

Calendario di applicazione

La Quarta Disposizione Finale stabilisce l’entrata in vigore generale del Real Decreto-Legge il giorno della sua pubblicazione, prevedendo tuttavia un’applicazione scaglionata di parte delle misure:

  • 21 ottobre 2026: entrata in vigore generale.
  • 23 ottobre 2026: misure relative all’assistenza a minori affetti da cancro o altra grave malattia.
  • 1° novembre 2026: pensioni straordinarie derivanti da atti di terrorismo.
  • 1° dicembre 2026: nuove situazioni di incapacità temporanea, base regolatrice, requisiti contributivi, pagamento, contribuzione e mutualismo amministrativo.
  • 1° gennaio 2027: regime delle basi contributive dei lavoratori autonomi.

Conclusioni

Il Real Decreto-Legge 31/2026 costituisce uno strumento normativo dal contenuto marcatamente eterogeneo, adottato nel contesto dello scioglimento delle Camere spagnole e sorretto da una giustificazione fondata sulla sussistenza di circostanze di straordinaria e urgente necessità che, sia consentito rilevarlo con il dovuto rispetto, appare sensibilmente più convincente con riferimento ad alcune disposizioni che ad altre.

Dal punto di vista giuslavoristico, appare pertanto opportuno che le imprese procedano quanto prima a una revisione dei propri protocolli di conciliazione tra vita professionale e personale e dei modelli utilizzati per rispondere alle richieste di riduzione dell’orario di lavoro, prestando particolare attenzione al loro coordinamento con i Piani di Uguaglianza (Planes de Igualdad) attualmente in vigore.

Otras publicaciones

Circolare-di-diritto-del-lavoro 26/2026

Oggi entra in vigore la Legge spagnola 4/2026, del 1° ottobre, che modifica la Legge generale sui diritti delle persone con disabilità e la Legge…