PRÀCTICUM DIRITTO DEL LAVORO XXIII: Sciopero generale in Spagna proclamato per l’11 novembre 2026
Per mercoledì 11 novembre 2026 è stato proclamato in Spagna uno sciopero generale nazionale della durata di 24 ore. Lo sciopero è stato promosso dalle principali organizzazioni sindacali spagnole CCOO e UGT, insieme ad altre organizzazioni sindacali e collettivi sociali, sebbene non abbia ottenuto il sostegno di tutte le organizzazioni sindacali rappresentative in Spagna.
La mobilitazione è principalmente legata alle difficoltà di accesso all’abitazione in Spagna e alla loro connessione con il livello dei salari e il potere d’acquisto. Le rivendicazioni riguardano inoltre la contrattazione collettiva, la riduzione dell’orario di lavoro, la salute e sicurezza sul lavoro e la precarietà occupazionale.
La vicinanza temporale dello sciopero all’inizio della campagna per le elezioni generali spagnole ha suscitato una particolare controversia. Diverse organizzazioni datoriali, forze politiche e altri soggetti hanno messo in discussione la natura strettamente lavoristica della mobilitazione, sostenendo che la proclamazione dello sciopero potrebbe presentare una componente politica o elettorale. Le organizzazioni sindacali promotrici sostengono, al contrario, che le rivendicazioni avanzate siano direttamente connesse alle condizioni economiche e lavorative dei lavoratori.
Da un punto di vista strettamente giuridico, ai sensi del diritto spagnolo, occorre ricordare che l’articolo 11 del Real Decreto-ley 17/1977, del 4 marzo, sulle relazioni di lavoro (Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo) considera illegale lo sciopero intrapreso o mantenuto per motivi politici o per qualsiasi finalità estranea agli interessi professionali dei lavoratori. Tuttavia, l’eventuale presenza di elementi politici non determina automaticamente l’illegalità di uno sciopero qualora esso includa anche rivendicazioni lavorative, professionali o socioeconomiche direttamente collegate agli interessi dei lavoratori. Una valutazione definitiva richiederebbe di considerare gli obiettivi effettivi e il concreto svolgimento dello sciopero e, in ultima istanza, spetterebbe ai tribunali spagnoli.
In ogni caso, finché non intervenga una pronuncia giudiziale che ne dichiari l’illegalità, lo sciopero deve essere considerato legittimo a tutti gli effetti, con la piena applicazione delle garanzie costituzionali previste dall’articolo 28.2 della Costituzione spagnola.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aveva inizialmente annunciato l’intenzione di impugnare giudizialmente la proclamazione dello sciopero generale dell’11 novembre, qualificandolo come elettorale e non lavoristico, ma ha infine rinunciato a promuovere tale iniziativa prima dello svolgimento dello sciopero. Non si tratta di un cambiamento sostanziale di posizione -l’organizzazione datoriale mantiene le proprie critiche alla mobilitazione-, bensì della scarsissima probabilità di successo dell’impugnazione, alla luce dell’interpretazione particolarmente ampia del diritto fondamentale di sciopero adottata dalla giurisprudenza spagnola. A nostro avviso, tale rinuncia costituisce un errore: sebbene l’orientamento giurisprudenziale sia sfavorevole, sarebbe opportuno insistere sulla via giudiziaria, trattandosi di una fattispecie particolarmente significativa, in quanto per la prima volta nella storia della Spagna viene proclamato uno sciopero generale diretto contro l’opposizione politica, che, a nostro giudizio, rappresenta il vero obiettivo sottostante alla mobilitazione.
In ogni caso, come già fatto in occasione di precedenti proclamazioni di sciopero, l’obiettivo della presente circolare è fornire alle imprese operanti in Spagna un riepilogo pratico delle principali conseguenze derivanti dallo sciopero generale nell’ambito del diritto del lavoro spagnolo.
1. Ambito e caratteristiche dello sciopero generale in Spagna
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le principali caratteristiche di questo sciopero generale, il primo proclamato in Spagna dallo sciopero generale del 14 novembre 2012 durante il Governo di Mariano Rajoy, sono le seguenti:
- Si svolgerà mercoledì 11 novembre 2026.
- Avrà una durata di 24 ore.
- In linea generale, interesserà tutti i settori di attività e l’intero territorio spagnolo.
- Potrà aderirvi qualsiasi lavoratore rientrante nel relativo ambito di applicazione, indipendentemente dalla propria iscrizione alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero.
- Lo sciopero viene principalmente presentato come una mobilitazione a favore di salari che consentano ai lavoratori di accedere a un’abitazione dignitosa, insieme ad altre rivendicazioni di natura lavorativa e sociale.
Alcune organizzazioni sindacali di ambito regionale hanno inoltre annunciato il proprio sostegno allo sciopero o l’intenzione di presentare specifiche proclamazioni nei rispettivi ambiti territoriali. Le imprese, in particolare quelle con centri di lavoro situati in diverse Comunità Autonome spagnole, dovranno pertanto verificare il contenuto concreto delle comunicazioni e delle proclamazioni di sciopero che risulteranno infine applicabili, nonché gli eventuali provvedimenti relativi ai servizi minimi per le imprese che forniscono servizi o svolgono attività essenziali.
È inoltre opportuno verificare l’eventuale esistenza di proclamazioni specifiche di sciopero in determinati settori in Spagna, quali, ad esempio, trasporti, sanità o istruzione. Le condizioni previste da tali proclamazioni settoriali potrebbero differire parzialmente da quelle dello sciopero generale nazionale e richiedere una gestione specifica dei servizi minimi e dell’organizzazione interna.
2. Diritto dei lavoratori di aderire allo sciopero
Ai sensi del diritto spagnolo, il diritto di sciopero costituisce un diritto fondamentale. Esso spetta individualmente a ciascun lavoratore, sebbene il suo esercizio avvenga in forma collettiva.
Le imprese operanti in Spagna dovranno tenere presenti i seguenti principi:
- L’adesione allo sciopero è volontaria.
- Nessun lavoratore può essere obbligato ad aderire allo sciopero né a rinunciarvi.
- I lavoratori non sono tenuti a comunicare preventivamente all’impresa la propria intenzione di aderire allo sciopero.
- L’impresa non dovrebbe effettuare sondaggi, richieste individuali o altre iniziative volte a conoscere preventivamente quali lavoratori intendano aderire alla mobilitazione.
- Non possono essere adottate misure disciplinari, discriminatorie o pregiudizievoli nei confronti di un lavoratore per il solo fatto di aver legittimamente aderito allo sciopero.
- Deve essere parimenti rispettato il diritto al lavoro dei dipendenti che decidano di non aderire allo sciopero.
L’impresa dovrà astenersi da qualsiasi condotta, diretta o indiretta, che ostacoli o penalizzi l’esercizio del diritto di sciopero, rispettando al contempo la libertà dei lavoratori che decidano di non aderirvi. Tale tutela deriva dall’articolo 28.2 della Costituzione spagnola e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale spagnola in materia di sostituzione dei lavoratori scioperanti (esquirolaje).
Tale dottrina vieta non soltanto la sostituzione esterna o interna dei lavoratori scioperanti, ma anche -conformemente alla recente sentenza della Corte costituzionale spagnola n. 24/2026, del 12 marzo (STC 24/2026), che chiarisce la dottrina stabilita dalla STC 17/2017- la sostituzione dell’apporto dei lavoratori scioperanti al processo produttivo mediante risorse umane, tecniche o tecnologiche qualora ciò comporti la minimizzazione, la riduzione o la limitazione degli effetti dello sciopero (“esquirolaje tecnológico u organizativo”). Qualsiasi condotta dell’impresa riconducibile a tali fattispecie può essere qualificata come violazione di un diritto fondamentale, con le conseguenti responsabilità previste dall’ordinamento spagnolo.
I centri di lavoro in Spagna potranno rimanere normalmente aperti durante la giornata di sciopero per consentire l’accesso ai lavoratori che decidano di non aderirvi. Tuttavia, la serrata datoriale (cierre patronal) costituisce una misura eccezionale e di applicazione restrittiva ai sensi del diritto spagnolo. Essa è legittima esclusivamente qualora ricorra una delle circostanze tassativamente previste dall’articolo 12 del Real Decreto-ley 17/1977, tra cui il pericolo per persone o beni, l’occupazione illegittima del centro di lavoro o la grave impossibilità di proseguire il processo produttivo a causa del livello di adesione allo sciopero. In tal caso, la serrata dovrà essere comunicata all’autorità del lavoro spagnola conformemente all’articolo 13 del Real Decreto-ley 17/1977.
L’impresa conserva, in ogni caso, il proprio diritto costituzionale alla libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione spagnola. Durante lo sciopero potrà pertanto adottare legittime misure organizzative, purché queste non equivalgano alla sostituzione illegittima dei lavoratori scioperanti. Tra tali misure rientrano:
- Riorganizzare la produzione o i turni con il personale non scioperante, redistribuendo le attività nell’ambito delle rispettive mansioni ordinarie.
- Utilizzare mezzi tecnici già ordinariamente disponibili nell’impresa per mantenere un livello minimo di attività, purché non vengano specificamente utilizzati per sostituire l’apporto dei lavoratori scioperanti.
- Assumere temporaneamente personale per far fronte a esigenze produttive completamente estranee allo sciopero e non connesse con esso.
- Informare clienti e altri soggetti terzi circa l’incidenza dello sciopero sull’attività aziendale, purché ciò non costituisca una forma di coercizione.
- Continuare a esercitare gli ordinari poteri di direzione e controllo, compresa la registrazione dell’orario e il controllo del rispetto dei servizi minimi, sempre nell’ambito degli ordinari strumenti di gestione.
Il criterio distintivo, secondo la giurisprudenza costituzionale spagnola, consiste nello stabilire se la misura abbia come obiettivo o effetto quello di neutralizzare o minimizzare la pressione che lo sciopero intende generare. In tal caso, la misura può configurare una forma di sostituzione esterna, interna, tecnologica o organizzativa dei lavoratori scioperanti. Se, invece, la misura si limita alla gestione dell’attività nell’ambito degli ordinari poteri direttivi dell’impresa, essa può rientrare nel legittimo esercizio della libertà d’impresa.
3. Picchetti informativi
Ai sensi del diritto spagnolo, i picchetti possono svolgere pacifiche attività di informazione, pubblicità e persuasione in relazione allo sciopero. La loro attività, tuttavia, non può:
- Impedire fisicamente l’accesso al centro di lavoro.
- Costringere o intimidire i lavoratori che decidano di lavorare.
- Provocare danni a persone, beni o strutture.
- Ostacolare con violenza il normale funzionamento dell’impresa.
In caso di incidenti, si raccomanda all’impresa di documentare accuratamente i fatti e di agire nel rispetto del principio di proporzionalità. L’intervento delle forze di polizia o delle altre autorità di sicurezza spagnole dovrebbe essere riservato alle situazioni in cui si verifichino coercizioni, violenze, danni o rischi effettivi per le persone o i beni.
L’eventuale commissione di illeciti penali o amministrativi da parte di singoli componenti dei picchetti non modifica la natura fondamentale del diritto di sciopero degli altri lavoratori e non autorizza l’impresa ad adottare misure generalizzate che limitino l’esercizio di tale diritto oltre quanto strettamente necessario per tutelare la sicurezza delle persone e dei beni.
4. Divieto di sostituzione dei lavoratori scioperanti
Come indicato al punto 2, le imprese operanti in Spagna mantengono la libertà di organizzare la propria attività ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione spagnola, ma non possono sostituire illegittimamente i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. Di seguito vengono illustrati i casi più frequenti.
Non è consentito:
- Assumere personale esterno o ricorrere a lavoratori tramite agenzie di lavoro temporaneo specificamente per sostituire i lavoratori scioperanti.
- Assegnare ad altri lavoratori -inclusi dipendenti dell’impresa, responsabili o personale disponibile- le specifiche mansioni che non vengono svolte dai lavoratori scioperanti (“esquirolaje interno”).
- Attivare in via eccezionale risorse tecnologiche o sistemi automatizzati con lo specifico obiettivo di sostituire il lavoro dei dipendenti scioperanti (“esquirolaje tecnológico”), conformemente ai principi illustrati al punto 2.
- Superare unilateralmente le percentuali o le funzioni stabilite dall’autorità spagnola competente nei provvedimenti relativi ai servizi minimi, qualora ciò comporti la neutralizzazione degli effetti dello sciopero.
È invece consentito:
- Che il personale non scioperante continui a svolgere le proprie mansioni ordinarie, purché non gli vengano assegnati compiti straordinari specificamente finalizzati a sostituire i lavoratori che aderiscono allo sciopero.
- Garantire, nei limiti strettamente previsti, i servizi minimi o i servizi di sicurezza e manutenzione applicabili ai sensi della normativa spagnola (si vedano i punti 5 e 6 della presente circolare).
Si applica pertanto il medesimo criterio distintivo già illustrato: la legittimità di una determinata misura dipenderà dal fatto che essa sia destinata semplicemente a gestire l’attività nell’ambito degli ordinari poteri direttivi dell’impresa oppure a neutralizzare la pressione generata dallo sciopero. In quest’ultimo caso, la misura potrà configurare una forma illegittima di sostituzione dei lavoratori scioperanti, indipendentemente dalla forma concretamente adottata.
5. Servizi di sicurezza e manutenzione
Indipendentemente dai servizi minimi applicabili ai servizi essenziali, esaminati al punto 6, l’impresa può designare, con la partecipazione del comitato di sciopero ove previsto, i lavoratori strettamente necessari per garantire la sicurezza delle persone e degli impianti, la manutenzione dei macchinari e delle materie prime e la successiva ripresa ordinaria dell’attività aziendale.
Ai sensi del diritto spagnolo, tale meccanismo non deve essere confuso con i servizi minimi. Il suo obiettivo non è mantenere la produzione o ridurre l’impatto economico dello sciopero, bensì evitare danni o rischi gravi. Qualsiasi designazione dovrà fondarsi su criteri oggettivi, essere proporzionata e risultare adeguatamente documentata.
6. Servizi minimi nelle attività essenziali
I servizi essenziali per la collettività in Spagna -tra cui gas, acqua, energia elettrica, trasporto pubblico e servizi analoghi- potranno essere soggetti a specifici provvedimenti relativi ai servizi minimi adottati dall’autorità governativa competente per il relativo settore e territorio. I servizi minimi, pertanto, non possono essere determinati unilateralmente dall’impresa.
Considerata la natura casistica di tali provvedimenti, non è prevista l’emissione di circolari specifiche per ciascun settore: la presente circolare ha carattere generale e pratico e, pertanto, ciascuna impresa interessata dovrà verificare direttamente il provvedimento applicabile alla propria attività e al territorio in Spagna in cui opera.
Una volta pubblicati i relativi provvedimenti, le imprese la cui attività sia collegata a servizi essenziali dovranno esaminarne attentamente il contenuto e applicarli secondo criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori. La motivazione e la proporzionalità dei servizi minimi possono essere sottoposte al controllo della giurisdizione amministrativa spagnola. Tuttavia, finché il relativo provvedimento non venga annullato, esso resta vincolante e l’impresa non può unilateralmente ridurre né aumentare il livello dei servizi stabilito dall’autorità competente.
7. Assenze dal lavoro durante la giornata di sciopero
Qualora un lavoratore risulti assente dal lavoro senza una diversa giustificazione durante la giornata dello sciopero generale, tale assenza deve presumersi, salvo prova contraria, come esercizio del diritto di sciopero e non come un’ordinaria assenza ingiustificata.
Tale presunzione viene meno qualora il lavoratore dimostri l’esistenza di una diversa e legittima causa di assenza, quale un’incapacità temporanea al lavoro, un permesso, un congedo, ferie precedentemente autorizzate o un’altra causa legale di sospensione del rapporto di lavoro. In tali circostanze, l’assenza dovrà essere trattata conformemente alle norme applicabili alla specifica situazione e indipendentemente dallo sciopero.
Al di fuori di tali circostanze, l’impresa non dovrebbe avviare automaticamente un procedimento disciplinare per il solo fatto che il lavoratore non abbia fornito una giustificazione documentale dell’assenza. La mancanza di documentazione non equivale necessariamente all’assenza di una causa legittima e trattarla come tale potrebbe costituire, di per sé, una violazione del diritto fondamentale di sciopero.
Allo stesso modo, non può essere richiesto al lavoratore di dichiarare espressamente di avere aderito allo sciopero né di rendere note le proprie motivazioni ideologiche o sindacali. Le informazioni raccolte dall’impresa devono limitarsi a quanto strettamente necessario per la gestione dell’assenza, della retribuzione e degli obblighi nei confronti della Seguridad Social spagnola.
8. Effetti sul contratto di lavoro, sulla retribuzione e sulla Seguridad Social spagnola
L’adesione a uno sciopero legittimo in Spagna determina la sospensione del contratto di lavoro per il relativo periodo. Il lavoratore non presta la propria attività e non matura la retribuzione corrispondente al periodo di partecipazione allo sciopero, mentre il rapporto di lavoro rimane in essere. Il lavoratore non può essere sanzionato per il semplice fatto di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di sciopero.
L’impresa potrà effettuare la corrispondente trattenuta proporzionale sulla retribuzione relativa al periodo non lavorato. Tale trattenuta non ha natura disciplinare. Potrà riguardare la retribuzione base, le indennità e i complementi collegati al tempo di lavoro, la parte proporzionale delle mensilità aggiuntive e del riposo settimanale, nonché gli altri elementi retributivi la cui maturazione dipenda dall’effettiva prestazione lavorativa. L’adesione allo sciopero non riduce la durata delle ferie annuali né consente all’impresa di detrarre giorni dal relativo diritto. Non dovrà inoltre essere effettuata alcuna ritenuta a titolo di imposta spagnola sul reddito delle persone fisiche (IRPF) sulle somme che non vengono effettivamente corrisposte.
Ai fini della Seguridad Social spagnola, il lavoratore che aderisca allo sciopero per l’intera giornata lavorativa passa nella specifica situazione denominata alta especial, durante la quale viene sospeso l’obbligo contributivo. L’impresa dovrà comunicare il relativo periodo di inattività alla Tesorería General de la Seguridad Social attraverso il Sistema RED, nel rispetto dei termini e delle istruzioni tecniche applicabili.
Qualora il lavoratore aderisca allo sciopero soltanto per una parte della giornata lavorativa, rimane regolarmente iscritto alla Seguridad Social spagnola e la contribuzione viene calcolata sulla retribuzione corrispondente al tempo effettivamente lavorato, anche qualora la base contributiva risultante sia inferiore alla base minima ordinaria. Poiché lo sciopero generale proclamato per l’11 novembre 2026 ha una durata di 24 ore, le imprese dovranno distinguere tra i lavoratori che vi aderiscano per l’intera giornata e quelli che vi partecipino soltanto per una parte del proprio orario di lavoro.
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