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Novità in materia di diritto del lavoro spagnolo: Statuto degli Studenti Universitari e nuove misure di protezione contro l’esposizione all’amianto e ad altri agenti pericolosi

Data di aggiornamento: 28/10/2026

Nerea San Juan Pérez

Lo scorso mercoledì, 21 ottobre, abbiamo affrontato il primo dei «martedì sociali» annunciati dal Governo, concretizzatosi nel Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social. Questa norma ha introdotto novità in materia di riduzione dell’orario di lavoro per la cura di minori malati, ha previsto due nuove situazioni speciali di incapacità temporanea e ha stabilito una modifica generale —di notevole rilevanza— nel calcolo della base regolatrice (si veda, per maggiori dettagli, la Circolare 25/2026).

Da allora sono state approvate altre novità in materia di lavoro di particolare interesse, che riassumiamo di seguito: la prima riguarda le aziende che ospitano studenti universitari in tirocinio, mentre le altre due riguardano la prevenzione dei rischi, principalmente per le aziende con esposizione all’amianto e ad altri agenti pericolosi. Per il momento, questa settimana non abbiamo avuto un altro «martedì sociale». Vedremo cosa accadrà la prossima settimana, dato che si parla con insistenza di un nuovo aumento dell’SMI da parte del Governo.

1. Real Decreto 855/2026, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiantado Universitario

Il 22 ottobre è stato pubblicato nel BOE il Real Decreto 855/2026, che sostituisce l’Estatuto del Estudiante Universitario del 2010. Tra le altre questioni, la nuova norma rivede la disciplina dei tirocini accademici esterni, in particolare per quanto riguarda il progetto formativo, il tutoraggio, la previdenza sociale e la scelta degli enti collaboratori.

Di seguito, in sintesi, gli aspetti più rilevanti:

  • Entrata in vigore e adeguamento. Il Real Decreto è in vigore dal 23 ottobre 2026, anche se concede alle università due termini per adeguarsi:
    • Fino al 23 aprile 2027, per approvare o rivedere i protocolli relativi alle condotte suicidarie e alle diverse forme di molestie e cyberbullismo.
    • Fino al 23 ottobre 2027, per adeguare il resto della normativa e istituire le unità, i servizi o le figure organizzative necessarie.
  • Ambito di applicazione. Sebbene il Real Decreto si rivolga principalmente alle università, produce effetti rilevanti anche per le aziende che ospitano studenti in tirocinio e/o hanno stipulato convenzioni di cooperazione educativa.
  • Principali novità per le università:
    • Conciliazione tra studio, lavoro e vita familiare. Viene riconosciuto il diritto a conciliare gli studi con l’attività lavorativa. A tal fine, le università dovranno organizzare le attività accademiche tenendo conto di tali situazioni e dotarsi di propri piani di conciliazione.
    • Orientamento professionale e inserimento lavorativo. Le università dovranno fornire informazioni e consulenza sui percorsi formativi, sugli sbocchi professionali e sulle competenze trasversali, accompagnando gli studenti nella definizione del proprio progetto professionale.
    • Assistenza psicologica e salute mentale. Gli studenti avranno diritto a un’assistenza gratuita e accessibile. Quando necessario, tale assistenza sarà coordinata con i servizi sanitari pubblici. Inoltre, le università dovranno approvare o rivedere i propri protocolli relativi alle condotte suicidarie; alle molestie e al cyberbullismo di natura sessuale o per ragioni legate al sesso, all’orientamento o all’identità sessuale, all’espressione di genere o alle caratteristiche sessuali; nonché alle molestie personali o al bullismo in ambito universitario.
    • Parità, inclusione e accessibilità. Viene rafforzata la tutela delle persone con disabilità, con esigenze specifiche di sostegno educativo o difficoltà di apprendimento. Le università dovranno fornire loro supporto, adottare gli opportuni adattamenti e garantire l’accessibilità degli spazi e dei servizi digitali.
    • Disconnessione digitale e intelligenza artificiale. Viene riconosciuto il diritto alla disconnessione digitale, pur essendo consentito l’invio di comunicazioni urgenti, ad esempio in caso di modifiche relative a esami, aule o allerte meteorologiche. Viene inoltre espressamente previsto l’obbligo di non utilizzare l’IA in modo fraudolento durante esami, elaborati o nella predisposizione di documenti ufficiali.
    • Valutazione. La valutazione continua resta il sistema di riferimento. Gli studenti avranno diritto a conoscere preventivamente i criteri di valutazione, richiedere adattamenti, riesaminare le valutazioni, accedere agli elaborati e presentare reclamo dinanzi a un organo diverso da quello intervenuto inizialmente.
  • Tirocini accademici esterni: principali effetti per le aziende.I tirocini accademici esterni, sia curriculari che extracurriculari, mantengono la loro natura formativa: devono consentire di applicare le conoscenze, sviluppare competenze e migliorare l’occupabilità.Le novità della norma che interessano le aziende sono le seguenti:
    • Progetto formativo. Prima dell’inizio dovranno essere chiaramente definite le competenze da sviluppare, le attività da svolgere, il luogo e il periodo di svolgimento del tirocinio e le modalità di valutazione. Il documento dovrà inoltre indicare l’impegno espresso in crediti ECTS e i diritti e doveri degli studenti.
    • Tutoraggio e monitoraggio. Ogni studente avrà un tutor presso l’università e un altro presso l’ente collaboratore. Entrambi dovranno coordinare il piano formativo, illustrarlo prima dell’inizio e svolgere almeno una riunione iniziale, una intermedia e una finale di valutazione.
    • I tirocini non possono sostituire un posto di lavoro. Le mansioni assegnate devono essere correlate agli studi e rispondere a una reale finalità formativa. Non devono essere utilizzate per soddisfare le normali esigenze di organico dell’azienda.
    • Scelta dell’ente collaboratore. Le convenzioni dovranno essere stipulate con enti che offrano garanzie sufficienti, rispettino i diritti degli studenti e dispongano di un numero adeguato di tutor per garantire un monitoraggio effettivo.
    • Previdenza sociale. Gli studenti che svolgono tirocini, siano essi curriculari o extracurriculari, dovranno essere inclusi nel sistema della Seguridad Social nei termini previsti dalla relativa normativa.

In sintesi, le aziende dovranno verificare il contenuto dei progetti formativi, l’assegnazione e la preparazione dei tutor, i meccanismi di monitoraggio, le funzioni effettivamente svolte dagli studenti e il coordinamento con l’università in materia di prevenzione e formazione.

Sarà particolarmente importante verificare che le attività assegnate mantengano la loro finalità formativa, siano coerenti con il percorso di studi seguito e non celino la copertura di un normale posto di lavoro.

2. Real Decreto 846/2026, de 21 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos durante el trabajo, y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Il 24 ottobre è entrato in vigore il Real Decreto 846/2026, che recepisce nell’ordinamento spagnolo la Direttiva (UE) 2024/869 e aggiorna, principalmente, i limiti di esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici e ai diisocianati. Sebbene la norma sia già in vigore, determinati valori applicabili al piombo e ai diisocianati saranno soggetti a un regime transitorio fino al 31 dicembre 2028.

  • Piombo e composti inorganici. Il piombo viene espressamente considerato un agente tossico per la riproduzione privo di soglia. Il valore limite ambientale è fissato a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico vincolante a 15 μg Pb/100 ml di sangue. Fino al 31 dicembre 2028, quest’ultimo sarà pari a 30 μg Pb/100 ml di sangue. La norma specifica quando debba essere effettuata la sorveglianza sanitaria in funzione della concentrazione di piombo nell’aria o nel sangue.Inoltre, viene riservata particolare attenzione ai lavoratori in età fertile, poiché non è possibile stabilire un livello di esposizione sicuro per lo sviluppo della prole. La Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dovrà includere indicazioni specifiche sul monitoraggio biologico di questo gruppo.
  • Diisocianati. Vengono stabiliti valori limite ambientali vincolanti per l’esposizione giornaliera e per le esposizioni di breve durata, con valori transitori fino al 31 dicembre 2028.
  • Sorveglianza sanitaria. Dovrà essere offerta prima dell’inizio dell’esposizione e successivamente con cadenza periodica. Sarà obbligatoria qualora sia previsto un valore limite biologico normativo. Qualora vengano rilevate alterazioni correlate a tali agenti o carenze nelle misure adottate, l’azienda dovrà riesaminare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione.
  • Formazione preventiva e igiene personale. La formazione dovrà essere sufficiente e adeguata, sia sul piano teorico che pratico, e riguardare i rischi per la salute, le modalità per evitare l’esposizione, l’igiene personale, l’utilizzo dei dispositivi e degli indumenti di protezione e le procedure da seguire in caso di incidente. I lavoratori identificati come «esposti» disporranno, durante l’orario di lavoro, di un massimo di dieci minuti per lavarsi prima di ciascun pasto e di altri dieci minuti prima della fine del lavoro. Tali periodi non potranno essere cumulati né utilizzati per altre finalità.
  • Cosa comporta per le aziende? Le aziende in cui vi sia esposizione al piombo, ai suoi composti inorganici o ai diisocianati dovranno riesaminare le valutazioni dei rischi, i limiti di esposizione, la sorveglianza sanitaria e i controlli biologici. Dovranno inoltre adeguare le misure preventive, la formazione del personale e i tempi destinati all’igiene ai nuovi valori e ai relativi periodi transitori.

3. Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Il Real Decreto 847/2026, de 21 de octubre, pubblicato il 23 ottobre, rafforza la protezione contro l’amianto e sostituisce il Real Decreto 396/2006. La norma recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e amplia le garanzie di protezione contro questo agente cancerogeno.

Riguarda in particolare i settori delle costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni, demolizioni, manutenzione, gestione dei rifiuti e attività industriali con rischio di esposizione.

  • Entrata in vigore e regime transitorio. Il Real Decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2026. Le aziende già iscritte al Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) dovranno rinnovare la propria iscrizione entro i sei mesi successivi. È previsto un regime specifico per i piani di lavoro presentati in precedenza e un periodo transitorio per la metodologia di misurazione delle fibre di amianto fino al 20 dicembre 2029.
  • Riduzione del limite di esposizione. Il VLA-ED è fissato a 0,01 fibre/cm³, come media ponderata su otto ore, e le aziende dovranno garantire che tale limite non venga superato. La nuova metodologia di misurazione sarà soggetta a un periodo transitorio fino al 20 dicembre 2029.
  • Valutazione del rischio: maggiore controllo dell’esposizione. Qualora possa sussistere un’esposizione all’amianto, dovrà essere misurata la concentrazione di fibre nell’aria e confrontata con il nuovo limite. In caso di modifica della procedura o delle misure preventive, sarà necessario ripetere la valutazione. Dovranno inoltre essere effettuati controlli periodici in funzione dei risultati.
  • Rimozione e identificazione dell’amianto. La rimozione diventa l’opzione prioritaria rispetto ad altre forme di manipolazione. Prima di effettuare lavori di demolizione, manutenzione o riqualificazione, personale qualificato dovrà verificare l’eventuale presenza di materiali contenenti amianto.
  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. La nuova normativa rafforza anche le garanzie relative ai DPI per la protezione delle vie respiratorie: introduce l’obbligo di effettuare prove di adattamento dei dispositivi di protezione respiratoria, con l’obiettivo di garantire una protezione effettiva dei lavoratori esposti. Questa novità richiede di prestare attenzione non soltanto alla messa a disposizione del dispositivo adeguato, ma anche al suo corretto adattamento alla persona che deve utilizzarlo.
  • Igiene personale dei lavoratori. Tra le novità, viene espressamente previsto che i lavoratori debbano disporre di almeno dieci minuti per la propria igiene personale prima di ogni pasto, in modo che tale periodo sia disponibile ogni volta che debbano consumare alimenti.
  • Rafforzamento della formazione. La nuova norma rafforza la formazione teorica e pratica dei lavoratori esposti all’amianto. Pertanto, le aziende rientranti nel suo ambito di applicazione dovranno prestare particolare attenzione affinché la formazione preventiva relativa a tali attività sia conforme ai nuovi requisiti normativi.

In sintesi, le aziende interessate dovranno riesaminare le proprie valutazioni dei rischi e i sistemi di misurazione dell’esposizione, adeguare l’organizzazione del lavoro alle nuove misure di igiene personale e aggiornare le procedure di identificazione preventiva dei materiali contenenti amianto.

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