Circolare-di-diritto-del-lavoro 26/2026

Principali novità in materia di lavoro e previdenza sociale introdotte dalla Legge spagnola 4/2026, del 1° ottobre

Data di aggiornamento: 23/10/2026

Nerea San Juan Pérez

Oggi entra in vigore la Legge spagnola 4/2026, del 1° ottobre, che modifica la Legge generale sui diritti delle persone con disabilità e la Legge sulla promozione dell’autonomia personale e sull’assistenza alle persone in situazione di non autosufficienza (di seguito, la “Legge”), il cui testo è stato pubblicato lo scorso 3 ottobre.

Sebbene si tratti di una riforma prevalentemente di carattere sociale e assistenziale, essa introduce anche rilevanti novità nell’ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale spagnoli. Tra queste si segnalano, in particolare, quelle relative agli accomodamenti ragionevoli, alla riduzione dell’orario di lavoro, all’assistenza ai minori affetti da gravi patologie, all’occupazione delle persone con disabilità e alle assunzioni in determinati settori.

Di seguito illustriamo le principali misure:

1. Ampliamento dell’ambito di applicazione degli “accomodamenti ragionevoli” nell’adattamento del posto di lavoro

Una delle principali novità riguarda l’obbligo del datore di lavoro di adottare misure di adattamento del posto di lavoro e di accessibilità.

La nuova disciplina amplia tale tutela, prevedendo che l’adozione di misure adeguate non sia più limitata alle persone lavoratrici con disabilità, ma si estenda anche a determinati lavoratori che prestano assistenza al coniuge o al partner registrato oppure a familiari con disabilità entro il secondo grado di consanguineità.

Tali misure dovranno essere valutate tenendo conto delle circostanze e delle esigenze specifiche di ciascun caso e potranno riguardare l’accesso all’occupazione, lo svolgimento delle mansioni, la progressione professionale o l’accesso alla formazione.

Tale obbligo, tuttavia, non ha carattere illimitato. L’impresa non sarà tenuta ad adottare una misura qualora questa comporti un onere eccessivo. Per determinarlo, dovranno essere valutati, tra gli altri fattori, il costo della misura, gli eventuali aiuti o sovvenzioni pubbliche disponibili, nonché le dimensioni e il volume d’affari dell’impresa.

Qual è l’impatto per le imprese?

La riforma comporta la necessità per le imprese di adottare un approccio più ampio nella valutazione di eventuali accomodamenti ragionevoli. Non sarà più sufficiente esaminare tali misure esclusivamente quando siano richieste da una persona lavoratrice con disabilità, ma potranno essere prese in considerazione anche con riferimento ai lavoratori che abbiano a proprio carico l’assistenza di determinati familiari con disabilità.

In concreto, ciò richiederà un esame individuale delle richieste presentate, una valutazione delle specifiche esigenze della persona lavoratrice e la verifica dell’esistenza di una misura adeguata che possa essere adottata senza comportare un onere eccessivo per l’organizzazione.

Per tale motivo, sarà particolarmente importante che le imprese documentino adeguatamente la valutazione effettuata e le ragioni per cui una determinata misura viene accolta o, se del caso, viene ritenuta eccessivamente onerosa.

2. Novità in materia di riduzione dell’orario di lavoro per l’assistenza a minori affetti da cancro o da altra grave malattia

Un’ulteriore novità introdotta dalla Legge riguarda la modifica dell’articolo 37.6 dello Statuto dei Lavoratori spagnolo (Estatuto de los Trabajadores) in materia di riduzione dell’orario di lavoro per l’assistenza a minori affetti da cancro o da altra grave malattia.

In particolare, quando la persona che necessita di assistenza si trovi in una condizione di grave disabilità o di grave non autosufficienza che richieda cure dirette, continuative e permanenti, la riduzione dell’orario di lavoro potrà eccezionalmente essere prorogata oltre i limiti di età previsti dalla legge, purché (i) persista la necessità di assistenza, debitamente certificata; e (ii) continui la convivenza con la persona beneficiaria del diritto.

Inoltre, nelle situazioni caratterizzate da esigenze assistenziali particolarmente intense, entrambi i genitori, adottanti, affidatari a fini adottivi o affidatari permanenti potranno, in via eccezionale, beneficiare contemporaneamente della riduzione dell’orario di lavoro fino a raggiungere complessivamente un massimo del 100%, ripartendola proporzionalmente tra loro.

3. Modifiche alla prestazione della previdenza sociale spagnola per l’assistenza a minori affetti da cancro o da altra grave malattia

La modifica dell’articolo 190 della Legge generale spagnola sulla previdenza sociale (Ley General de la Seguridad Social) introdotta dalla Legge chiarisce che la frequenza scolastica del minore, indipendentemente dalla modalità, non può di per sé giustificare il diniego, la sospensione o l’estinzione della prestazione CUME.

Tale prestazione sarà compatibile con la frequenza del centro scolastico qualora una relazione medica attesti il permanere della necessità di assistenza diretta, continuativa e permanente.

Inoltre, la Legge prevede la semplificazione delle procedure di riconoscimento, proroga e mantenimento della prestazione e, entro sei mesi, la revisione della disciplina applicabile ai lavoratori autonomi, al fine di evitare una riduzione ingiustificata della loro tutela derivante dalla regolarizzazione delle basi contributive.

4. Nuovi requisiti per lo svolgimento di attività di assistenza a persone con disabilità o in situazione di non autosufficienza

La Legge introduce inoltre specifici requisiti di idoneità per le persone che svolgono attività che comportano un contatto abituale con persone con disabilità o in situazione di non autosufficienza nell’ambito dei servizi di sostegno e assistenza.

Quali sono i nuovi requisiti? Non aver riportato una condanna con sentenza definitiva per reati contro la libertà sessuale, tratta di esseri umani e/o violenza domestica e di genere.

Si tiene conto dei precedenti penali cancellati? No.

Come deve essere comprovato il possesso di tali requisiti? Mediante certificazione negativa rilasciata dai seguenti due registri spagnoli: (i) Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos (Registro Centrale degli Autori di Reati Sessuali e della Tratta di Esseri Umani); e (ii) Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género (Registro Centrale per la Protezione delle Vittime di Violenza Domestica e di Genere).

In che modo questo nuovo obbligo incide sulle nuove assunzioni? In presenza dei precedenti penali previsti dalla Legge, il rapporto di lavoro non potrà essere instaurato.

E per i rapporti di lavoro già in essere? Qualora l’impresa venga a conoscenza dell’esistenza di tali precedenti, la Legge prevede l’immediata cessazione del rapporto di lavoro oppure, ove possibile, l’assegnazione del lavoratore a una posizione che non comporti un contatto abituale con persone con disabilità o in situazione di non autosufficienza.

Quali implicazioni comporta questa nuova misura per le persone lavoratrici? I lavoratori sono tenuti a consegnare i relativi certificati e a comunicare all’impresa qualsiasi variazione. La violazione di tale obbligo potrà essere considerata un inadempimento grave e colpevole ai sensi dell’articolo 54.2.d) dello Statuto dei Lavoratori spagnolo (Estatuto de los Trabajadores) e, come sopra indicato, potrà comportare la cessazione del rapporto di lavoro o una modifica delle mansioni.

Qual è l’impatto per le imprese? In concreto, le imprese interessate dovranno adeguare le proprie procedure di selezione e gestione del personale ai nuovi requisiti. In caso di nuove assunzioni, le Risorse Umane dovranno verificare che il candidato non presenti i precedenti cui fa riferimento la Legge. Qualora tali precedenti emergano nel corso del rapporto di lavoro, l’impresa dovrà valutare l’assegnazione della persona lavoratrice a una posizione che non comporti un contatto abituale con persone con disabilità o in situazione di non autosufficienza e, qualora ciò non sia possibile, procedere alla cessazione del rapporto di lavoro.

In realtà, non si tratta di un obbligo del tutto nuovo, dal momento che nell’ordinamento spagnolo esistono già altri ambiti professionali nei quali è necessario dimostrare l’assenza di determinati precedenti penali per poter svolgere specifiche funzioni, come avviene, ad esempio, per le attività che comportano un contatto abituale con minori. La novità consiste nell’estensione di tale controllo al settore dell’assistenza, con effetti sia sulle imprese sia sulle persone lavoratrici che intrattengono un contatto abituale con persone con disabilità o in situazione di non autosufficienza.

5. Maggiore tutela contro la discriminazione in ambito lavorativo

La riforma rafforza la parità di trattamento e la tutela contro la discriminazione diretta, indiretta o per associazione delle persone con disabilità in tutte le fasi del rapporto di lavoro e ne promuove l’accesso, la permanenza e il rientro nel mercato del lavoro in ambienti inclusivi e accessibili.

6. I “Centri Speciali per l’Impiego” spagnoli diventano “imprese per l’inclusione lavorativa”

La Legge modifica inoltre la terminologia tradizionalmente utilizzata nell’ordinamento spagnolo per i Centros Especiales de Empleo (“Centri Speciali per l’Impiego”), che vengono ridenominati empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (“imprese per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità”) (EIDIS).

Resta tuttavia fermo il requisito secondo cui almeno il 70% dell’organico deve essere costituito da persone lavoratrici con disabilità. Ai fini del calcolo di tale percentuale non viene computato il personale senza disabilità addetto ai servizi di adattamento personale e sociale.

Inoltre, la Legge prevede che, entro il termine massimo di un anno, siano approvate sia una nuova disciplina del rapporto di lavoro speciale applicabile a queste imprese, sia una nuova regolamentazione e il relativo sviluppo delle misure alternative per l’adempimento dell’obbligo di riserva di posti di lavoro a favore delle persone con disabilità.

7. Sgravio del 100% per determinate associazioni ed enti sportivi

I club, le associazioni e gli enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro potranno beneficiare di uno sgravio del 100% della quota contributiva a carico del datore di lavoro per le cosiddette “contingenze comuni” in caso di assunzione di allenatori o istruttori di minori di 18 anni.

Tale limite di età non si applicherà ai programmi di sport adattato o inclusivo. Lo sgravio sarà disciplinato dagli articoli da 36 a 42 del Regio Decreto-legge spagnolo 1/2023 (Real Decreto-ley 1/2023).

8. Riconoscimento di determinate persone che prestano assistenza come categoria prioritaria ai fini delle politiche occupazionali

Le persone che prestano assistenza e che risultino incluse in un Programa Individual de Atención (“Programma Individuale di Assistenza” o PIA) e che abbiano dovuto abbandonare la propria attività lavorativa o professionale per prendersi cura di una persona in situazione di non autosufficienza saranno considerate una “categoria destinataria prioritaria delle politiche occupazionali”, nei termini previsti dalla Legge spagnola 3/2023 sull’occupazione (Ley 3/2023, de Empleo).

Inoltre, alla persona riconosciuta come caregiver principale nel provvedimento di concessione della prestazione economica per le cure prestate nell’ambiente familiare è riconosciuto il diritto all’inclusione nel sistema di previdenza sociale spagnolo, nei termini previsti dalla legge, nonché a misure volte a favorire la conciliazione delle responsabilità di assistenza con la vita personale, familiare e lavorativa.


Circolare di diritto del lavoro 25/2026

Il Real Decreto-Legge 31/2026: il primo dei «martedì sociali» del Governo spagnolo in vista delle elezioni

Data di pubblicazione: 21/10/2026
Jorge Barbat Soler

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale spagnola (Boletín Oficial del Estado, di seguito «BOE») il primo dei pacchetti legislativi precedentemente annunciati dal Governo spagnolo. Tralasciando le disposizioni di natura strettamente prestazionale, in questo articolo ci concentreremo sulle misure di più immediata rilevanza per le imprese e, in particolare, su ciò che queste ultime saranno chiamate ad applicare e sulle relative decorrenze: riduzioni dell’orario di lavoro per l’assistenza a minori affetti da cancro o da altra grave malattia, due nuove fattispecie speciali di incapacità temporanea e una modifica generale, di particolare rilievo, delle modalità di calcolo della base regolatrice.

Nella nostra Circolare pubblicata ieri, avevamo già rilevato come il Governo spagnolo avesse recuperato la tecnica normativa dei vecchi «venerdì sociali», oggi ribattezzati «martedì sociali», invitando tuttavia alla prudenza nella valutazione delle diverse misure annunciate. Ebbene, i primi annunci hanno ora iniziato a tradursi in disposizioni normative: il primo pacchetto è ormai diritto positivo.

Il Real Decreto-Legge 31/2026, del 20 ottobre, per il miglioramento dell’azione protettiva della Previdenza Sociale e di altre norme sociali (Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales), pubblicato nel BOE del 21 ottobre, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri spagnolo ed è entrato in vigore il 21 ottobre 2026, fatte salve le diverse decorrenze previste per alcune delle disposizioni in esso contenute.

Il provvedimento presenta, in realtà, un contenuto assai più ampio rispetto alle materie che saranno oggetto della presente analisi. Una parte significativa delle disposizioni ha natura strettamente prestazionale, incidendo, tra l’altro, sulla pensione ai superstiti delle coppie di fatto, sulle pensioni di orfanità, sulle prestazioni conseguenti ad atti di terrorismo e sul Fondo di Garanzia per il Pagamento degli Alimenti. Si tratta di misure che interessano il lavoratore prevalentemente nella sua dimensione individuale, piuttosto che l’organizzazione del lavoro. A tali profili dedicheremo pertanto soltanto un breve paragrafo conclusivo, poiché ciò che qui maggiormente interessa è l’impatto diretto sull’organizzazione aziendale, tenuto conto, peraltro, che il primo gruppo di misure dispiega i propri effetti già da questo venerdì.

Assistenza a minori affetti da cancro o da altra grave malattia

Si tratta della modifica più rilevante e, al contempo, più imminente, dal momento che produce effetti a decorrere dal 23 ottobre 2026.

L’articolo sette del Real Decreto-Legge 31/2026 modifica l’articolo 37.6 dello Statuto dei Lavoratori spagnolo (Estatuto de los Trabajadores), mentre l’articolo primo, paragrafi da sette a nove, interviene parallelamente sugli articoli 190, 191 e 192 della Legge Generale spagnola sulla Previdenza Sociale (Ley General de la Seguridad Social).

Fino ad oggi, il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 50% per l’assistenza a un minore gravemente malato era configurato, in sostanza, come un diritto a fruizione alternativa: poteva essere esercitato dall’uno o dall’altro genitore.

La nuova formulazione dell’articolo 37.6 consente invece che il diritto sia riconosciuto a entrambi i genitori, agli affidatari a fini adottivi o agli affidatari permanenti rispetto alla medesima persona beneficiaria, in via alternativa o simultanea.

Il corrispondente regime previdenziale è disciplinato dall’articolo 192.1 della Legge Generale sulla Previdenza Sociale. Qualora entrambi i genitori fruiscano simultaneamente del diritto con riferimento alla medesima persona beneficiaria, ciascuno percepirà una prestazione pari al 50% della propria base regolatrice per le contingencias profesionales, indipendentemente dalla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettivamente applicata.

La prestazione cessa, pertanto, di essere direttamente correlata alla concreta percentuale di riduzione dell’orario, assumendo invece una misura percentuale predeterminata.

Si consideri, ad esempio, una coppia con un figlio di nove anni sottoposto a trattamento oncologico, nella quale entrambi i genitori lavorino presso aziende differenti. In passato, uno dei genitori poteva, tradizionalmente, ridurre l’orario di lavoro del 50% e percepire la relativa prestazione, mentre l’altro genitore non poteva avvalersi contemporaneamente del medesimo diritto.

A decorrere dal 23 ottobre, entrambi potranno invece ridurre simultaneamente il proprio orario di lavoro, ad esempio rispettivamente del 50% e del 60%, percependo ciascuno una prestazione pari al 50% della propria base regolatrice, indipendentemente dalla concreta percentuale di riduzione applicata.

Un’ulteriore novità riguarda le unità familiari nelle quali vi sia più di una persona che dia titolo alla prestazione. In tali ipotesi, la riduzione potrà essere riconosciuta a entrambi i genitori, purché ciascuno soddisfi individualmente i requisiti previsti e le rispettive riduzioni si riferiscano a persone differenti.

La normativa estende inoltre la possibilità di accedere alla prestazione anche in assenza di ricovero ospedaliero qualora il minore necessiti di trattamenti medici di intensità equivalente. La concreta delimitazione di tale fattispecie è tuttavia rimessa a un successivo sviluppo regolamentare, circostanza che, almeno in una prima fase, lascia inevitabilmente spazio a un certo margine di incertezza interpretativa.

La fruizione del diritto potrà altresì protrarsi oltre il compimento dei 26 anni qualora la persona beneficiaria presenti una disabilità pari o superiore al 65% o un grado III di dipendenza, senza che eventuali soggiorni temporanei di sollievo interrompano il requisito della convivenza.

Di particolare interesse è inoltre la previsione secondo cui, qualora la persona affetta dalla malattia contragga matrimonio o costituisca una coppia di fatto, il diritto passerà al relativo coniuge o partner.

Dal punto di vista datoriale, la conseguenza pratica è immediata: qualsiasi modello interno di richiesta, protocollo di conciliazione vita-lavoro o criterio di diniego fondato sull’incompatibilità tra la fruizione da parte dei due genitori risulterà superato a partire da venerdì.

Due nuove situazioni speciali di incapacità temporanea

L’articolo primo, paragrafo tre, introduce nell’articolo 169.1.a) della Legge Generale spagnola sulla Previdenza Sociale due nuove situazioni speciali di incapacità temporanea derivanti da contingencias comunes, che si aggiungono a quelle già previste in relazione a mestruazioni invalidanti, interruzione della gravidanza, gravidanza a partire dalla trentanovesima settimana e donazione di organi.

Le nuove fattispecie sono la patologia invalidante derivante da disturbo menopausale secondario, debitamente codificata a tal fine, e le lesioni conseguenti alla violenza di genere.

Entrambe le misure producono effetti dal 1° dicembre 2026.

Dal punto di vista dell’impresa, tuttavia, l’aspetto più significativo non risiede tanto nella fattispecie sottostante, quanto nel relativo regime giuridico, che si discosta da quello ordinario dell’incapacità temporanea per contingencias comunes sotto tre profili sostanziali:

  • Soggetto tenuto al pagamento e decorrenza della prestazione. La prestazione sarà a carico dell’ente gestore o collaboratore competente in materia di incapacità temporanea per contingencias comunes a decorrere dal giorno successivo a quello di inizio dell’assenza, restando a carico del datore di lavoro l’intera retribuzione relativa al giorno della cessazione dell’attività. Viene pertanto meno, in queste ipotesi speciali, il periodo dal quarto al quindicesimo giorno normalmente posto a carico dell’impresa.
  • Periodo minimo di contribuzione. L’articolo 172 esclude espressamente la necessità di soddisfare un periodo contributivo minimo per accedere alla prestazione in tali situazioni speciali.
  • Contribuzione previdenziale. Permane l’obbligo di versamento dei contributi durante il periodo di incapacità temporanea, conformemente all’articolo 144.4.

La qualificazione della fattispecie compete al medico del Servizio Sanitario Pubblico, che identificherà tali situazioni speciali mediante l’apposita codificazione. L’impresa riceverà la comunicazione dell’assenza per malattia, non la diagnosi del lavoratore.

Nei casi di violenza di genere, la normativa richiede inoltre specifica documentazione giustificativa, quale, a seconda dei casi, una comunicazione alla Procura o all’autorità giudiziaria, un ordine di protezione, una misura cautelare, una relazione del Pubblico Ministero o una sentenza di condanna. Si tratta, tuttavia, di un onere documentale che grava sul lavoratore nei confronti dell’ente gestore e non nei confronti del datore di lavoro.

La modifica meno appariscente: una nuova base regolatrice dell’incapacità temporanea

Se dovessimo individuare la modifica maggiormente suscettibile di generare criticità nell’elaborazione delle buste paga di dicembre, sarebbe probabilmente questa.

L’articolo primo, paragrafo quattro, modifica l’articolo 171 della Legge Generale spagnola sulla Previdenza Sociale, introducendo una nuova modalità di calcolo della base regolatrice applicabile alla generalità delle situazioni di incapacità temporanea, e non soltanto alle nuove fattispecie speciali.

La modifica produce effetti dal 1° dicembre 2026.

Mentre in precedenza si prendeva a riferimento la base contributiva del mese immediatamente precedente quello in cui si verificava il fatto generatore, d’ora in avanti sarà utilizzata la base contributiva del mese immediatamente precedente al mese anteriore a quello del fatto generatore.

In altri termini, il periodo di riferimento viene arretrato di due mesi anziché di uno.

A titolo di esempio, qualora un lavoratore retribuito mensilmente inizi un periodo di malattia comune il 15 dicembre 2026, il mese precedente sarà novembre e il mese immediatamente precedente a quest’ultimo sarà ottobre. Pertanto, ai fini del calcolo sarà utilizzata la base contributiva per contingencias comunes relativa al mese di ottobre.

Quanto percepito nel mese di novembre sarà dunque irrilevante ai fini di tale calcolo, anche qualora in quel mese fossero stati corrisposti elementi variabili della retribuzione, incentivi o ulteriori emolumenti.

La ratio della riforma è essenzialmente gestionale: qualora l’assenza per malattia abbia inizio nel corso del mese, i dati contributivi relativi al mese precedente potrebbero non essere ancora definitivamente trasmessi. L’arretramento del periodo di riferimento consente pertanto di ricorrere a una base contributiva già consolidata.

Le conseguenze pratiche possono tuttavia essere significative. Nelle realtà aziendali caratterizzate da una componente rilevante di retribuzione variabile, ovvero qualora siano intervenuti incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva in corso d’anno, la base applicabile potrebbe non riflettere più la retribuzione effettiva al momento dell’insorgenza dell’incapacità, in senso favorevole o sfavorevole per il lavoratore.

La medesima regola trova applicazione per le contingencias profesionales, ferme restando le relative specificità: la base viene considerata al netto delle ore straordinarie, alle quali si aggiungono quelle effettuate nell’anno precedente al mese di riferimento, suddivise per 365.

Restano inoltre ferme le regole speciali previste per le assunzioni recenti.

Infine, la Prima Disposizione Transitoria precisa che le modifiche relative alle situazioni speciali di incapacità temporanea si applicheranno esclusivamente ai processi iniziati a decorrere dalla rispettiva entrata in vigore, evitando così problematiche interpretative rispetto alle assenze già in corso nel mese di dicembre.

Riduzione dei contributi durante l’incapacità temporanea dei lavoratori di età pari o superiore a 62 anni

L’articolo primo, paragrafo due, modifica l’articolo 144.4 della Legge Generale sulla Previdenza Sociale, riconoscendo alle imprese il diritto a una riduzione del 75% dei contributi datoriali per contingencias comunes durante i periodi di incapacità temporanea dei lavoratori che abbiano compiuto 62 anni.

È pertanto opportuno verificare che tale riduzione venga effettivamente applicata, trattandosi di un risparmio che, nonostante l’apparente automatismo del meccanismo, potrebbe altrimenti passare inosservato.

Lavoratori autonomi: incapacità temporanea e basi contributive definitive

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti al regime speciale spagnolo dei lavoratori autonomi (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, «RETA»), viene introdotta una specifica base regolatrice per l’incapacità temporanea, calcolata sulla base contributiva del mese immediatamente precedente al mese anteriore al fatto generatore, divisa per trenta, unitamente a regole specifiche per le iscrizioni recenti.

Di maggiore interesse pratico è la modifica relativa alla regolarizzazione delle basi contributive.

Durante i periodi di percezione di determinate prestazioni, tra cui l’incapacità temporanea, nascita e cura del minore, rischio durante la gravidanza o l’allattamento, cura di minori affetti da cancro e cessazione dell’attività, la base contributiva mensile applicata acquisirà carattere definitivo e non sarà oggetto di successiva regolarizzazione.

Tale disposizione produce effetti dal 1° gennaio 2027.

Eventi catastrofici

La normativa introduce inoltre un meccanismo che consente alle future disposizioni aventi forza di legge adottate per assicurare una tutela straordinaria in seguito a un evento catastrofico di assimilare a contingencias profesionales prestazioni quali l’incapacità temporanea, l’incapacità permanente e le prestazioni per morte e ai superstiti.

La disposizione non comporta, allo stato attuale, alcun obbligo immediato per le imprese. Predispone tuttavia il quadro normativo che potrà consentire tale assimilazione in occasione di futuri eventi catastrofici, con le conseguenti implicazioni in termini di costi, gestione da parte degli enti mutualistici e qualificazione delle assenze.

Mutualismo amministrativo

Gli articoli quattro, cinque e sei estendono le nuove situazioni speciali di incapacità temporanea anche al personale delle Forze Armate spagnole, al personale dell’Amministrazione della Giustizia e ai funzionari civili dello Stato spagnolo, con effetti anch’essi a decorrere dal 1° dicembre 2026.

Le altre misure: miglioramenti di natura prestazionale

In considerazione della loro natura essenzialmente individuale, ci limitiamo qui a richiamare le restanti misure:

  • Flessibilizzazione dei requisiti per l’accesso alla pensione ai superstiti delle coppie di fatto con figli comuni, per la quale vengono modificati i requisiti relativi alla convivenza.
  • Incremento delle pensioni di orfanità derivanti da violenza contro le donne.
  • Incremento dell’importo minimo delle pensioni straordinarie derivanti da atti di terrorismo.
  • Modifica della normativa spagnola in materia di indennizzi alle vittime del terrorismo in assenza di una sentenza penale definitiva.
  • Diverse migliorie relative al Fondo di Garanzia per il Pagamento degli Alimenti, tra cui l’incremento dell’anticipo massimo a 300 euro mensili.

Calendario di applicazione

La Quarta Disposizione Finale stabilisce l’entrata in vigore generale del Real Decreto-Legge il giorno della sua pubblicazione, prevedendo tuttavia un’applicazione scaglionata di parte delle misure:

  • 21 ottobre 2026: entrata in vigore generale.
  • 23 ottobre 2026: misure relative all’assistenza a minori affetti da cancro o altra grave malattia.
  • 1° novembre 2026: pensioni straordinarie derivanti da atti di terrorismo.
  • 1° dicembre 2026: nuove situazioni di incapacità temporanea, base regolatrice, requisiti contributivi, pagamento, contribuzione e mutualismo amministrativo.
  • 1° gennaio 2027: regime delle basi contributive dei lavoratori autonomi.

Conclusioni

Il Real Decreto-Legge 31/2026 costituisce uno strumento normativo dal contenuto marcatamente eterogeneo, adottato nel contesto dello scioglimento delle Camere spagnole e sorretto da una giustificazione fondata sulla sussistenza di circostanze di straordinaria e urgente necessità che, sia consentito rilevarlo con il dovuto rispetto, appare sensibilmente più convincente con riferimento ad alcune disposizioni che ad altre.

Dal punto di vista giuslavoristico, appare pertanto opportuno che le imprese procedano quanto prima a una revisione dei propri protocolli di conciliazione tra vita professionale e personale e dei modelli utilizzati per rispondere alle richieste di riduzione dell’orario di lavoro, prestando particolare attenzione al loro coordinamento con i Piani di Uguaglianza (Planes de Igualdad) attualmente in vigore.


Circolare di diritto del lavoro 24/2026 - Spagna

“Martedì sociali“: il Governo spagnolo ripropone il regio decreto-legge preelettorale.

Data di pubblicazione: 20/10/2026
Eduardo Ortega Figueiral

Il Governo spagnolo annuncia o lascia filtrare una successione di pacchetti di misure sociali in vista delle elezioni del 29 novembre. Esaminiamo quanto è dato conoscere allo stato attuale, ciò che non travalica la consistenza di un mero annuncio preelettorale e gli elementi che sarebbe opportuno ponderare con particolare cautela.

Quanti, come noi, hanno ormai qualche capello grigio in questo ambito ricorderanno la primavera del 2019. Con le Camere sciolte e le elezioni del 28 aprile ormai imminenti, il Governo spagnolo inaugurò —e provvide esso stesso a battezzare, circostanza davvero significativa— i cosiddetti “venerdì sociali“: Consiglio dei ministri dopo Consiglio dei ministri, pacchetto dopo pacchetto di regi decreti-legge a contenuto lavoristico e sociale. Da quelle settimane scaturirono, fra l’altro e con esclusivo riguardo alla materia del lavoro, l’estensione del congedo di paternità, l’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro e il ripristino del sussidio per gli ultracinquantaduenni. Già allora osservammo, nelle nostre Circolari 8/2019 e 9/2019, che tale formula appariva giuridicamente assai discutibile e che alcune di quelle misure ben difficilmente potevano qualificarsi come urgenti: ne costituisce prova il fatto che molte di esse giacevano da anni in un cassetto e si ridestarono, quasi miracolosamente, nel pieno della precampagna elettorale.

Sette anni più tardi, a Camere sciolte e con le elezioni politiche indette per domenica 29 novembre, il Governo spagnolo ha manifestato l’intenzione di reiterare l’operazione. Poiché i Consigli dei ministri si tengono oggi di martedì anziché di venerdì, la denominazione si è trasformata in “martedì sociali“. Muta il giorno della settimana, ma temiamo che la tecnica normativa rimarrà sostanzialmente immutata.

 

È essenziale precisare che nessuna delle questioni qui esaminate è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato spagnolo.

La presente valutazione si fonda su indiscrezioni di stampa, dichiarazioni pubbliche e note di precampagna: materiali che, in questo periodo dell’anno, devono essere maneggiati con la massima circospezione. L’esperienza insegna che, fra quanto viene annunciato in conferenza stampa e quanto finisce per essere pubblicato —sempre che lo sia— può talvolta intercorrere un’intera legislatura. Le presenti osservazioni perseguono, pertanto, una finalità rigorosamente preventiva e, perché non dirlo, non sono prive di una meditata componente critica.

Ricordiamo, inoltre, che le principali organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero generale per l’11 novembre, due giorni prima dell’avvio della campagna elettorale. Al riguardo pubblicheremo a breve un’apposita circolare.

 

Può il Governo spagnolo legiferare a Camere sciolte?

Sì. Lo scioglimento delle Camere non determina la cessazione del Governo né preclude l’adozione di regi decreti-legge, la cui convalida, durante tale periodo, spetterà alla Deputazione permanente del Congresso dei deputati. Sin qui, nulla si discosta dall’ortodossia costituzionale.

Questione affatto diversa attiene all’articolo 86 della Costituzione e al requisito della “straordinaria e urgente necessità” ivi contemplato. La disponibilità di uno strumento normativo non implica che qualunque contenuto possa legittimamente esservi ricondotto; e un’urgenza rimasta impercettibile per anni, salvo poi manifestarsi repentinamente a cinque settimane dalle elezioni, induce quanto meno a sollevare un sopracciglio —o a posarvi sopra l’indice; l’allusione è sufficientemente chiara.

Ciò non costituisce, tuttavia, una censura delle finalità perseguite dalle misure, sulle quali ci asteniamo dal formulare valutazioni, bensì della tecnica legislativa impiegata. Intervenire in materia lavoristica e previdenziale mediante il reiterato ricorso a regi decreti-legge, in assenza di consultazione, di relazioni istruttorie e con entrata in vigore pressoché immediata, determina un costo che non ricade su chi annuncia tali provvedimenti, bensì su chi è tenuto ad applicarli: le imprese.

 

Quanto dovrebbe essere annunciato oggi

Il primo “martedì sociale” sarebbe previsto per la giornata odierna e avrebbe un contenuto essenzialmente previdenziale. Stando alle notizie pubblicate, il pacchetto comprenderebbe una nuova tutela per incapacità temporanea in favore delle donne affette da patologie connesse alla menopausa; un miglioramento equivalente per le vittime di violenza di genere; modifiche alla prestazione per l’assistenza a minori affetti da cancro o da altra malattia grave —si prospetta la possibilità che entrambi i genitori ne fruiscano simultaneamente o alternativamente, nonché il suo prolungamento oltre il ventiseiesimo anno d’età nei casi di particolare vulnerabilità—; un accesso più flessibile alla pensione di reversibilità per le coppie di fatto con figli comuni; nonché miglioramenti di talune pensioni straordinarie derivanti da atti di terrorismo e della tutela degli orfani per violenza di genere.

Non elaboreremo, sulla base di tali indiscrezioni, un’analisi tecnica suscettibile di risultare obsoleta già domani. Possiamo nondimeno anticipare dove risiederanno le criticità qualora tali misure approdino effettivamente nella Gazzetta Ufficiale: non nel riconoscimento del diritto, enunciabile in poche righe, bensì nella determinazione della decorrenza, dei destinatari, delle modalità probatorie e del soggetto sul quale graverà il relativo onere economico.

 

Fra le restanti questioni, soltanto il salario minimo merita attenzione; per il resto, occorrerà attendere

Come già rilevato, si discute di un calendario di misure da adottarsi nei martedì successivi, senza che sia dato sapere se esse vedranno effettivamente la luce. Ciò che, per contro, è certo è l’incremento del salario minimo interprofessionale per il 2027, destinato comunque a intervenire e costituente, nell’ambito dell’intero complesso di proposte, l’unica misura con incidenza imprenditoriale diretta e sicura. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative rivendicano un aumento del 7%. Il Governo spagnolo non ha ancora assunto una posizione e si attende il parere —non vincolante— del comitato di esperti. A fronte di un indice preliminare dei prezzi al consumo di ottobre pari al 4,9%, la nostra previsione —e di mera previsione si tratta— si colloca in prossimità di tale valore. La rivalutazione delle pensioni, nonché delle basi e delle aliquote contributive per il prossimo esercizio, segue il consueto iter di dicembre; presentarla oggi come una “misura sociale” risponde, semplicemente, a una strategia di comunicazione.

 

E ciò che si profila dietro le quinte, senza sempre raggiungere la stampa

Sussiste, inoltre, un secondo livello, meno visibile, del quale appare opportuno lasciare espressa constatazione proprio perché non è emerso sui mezzi d’informazione. Nel dialogo fra le parti sociali riaffiorano, con intensità variabile, proposte ben note: la riduzione dell’orario massimo legale di lavoro, la digitalizzazione e l’inasprimento degli obblighi di registrazione dell’orario di lavoro, la disciplina risarcitoria del licenziamento alla luce delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché eventuali ulteriori interventi in materia contrattuale. Nulla di tutto ciò è stato formalizzato per iscritto, nessuno lo ha confermato e ben potrebbe rimanere allo stadio di mera ipotesi. Nondimeno, il formato del “martedì sociale” costituisce, per sua stessa natura, il veicolo ideale per far confluire nella Gazzetta Ufficiale, con un dibattito assai limitato, disposizioni che difficilmente avrebbero superato l’ordinario procedimento parlamentare. Ne diamo atto con ogni opportuna riserva, ed è precisamente per tale ragione che riteniamo doveroso segnalarlo.

 

In sintesi

Fino al 29 novembre sarà opportuno mantenere la necessaria lucidità: non considerare vigente ciò che è stato soltanto annunciato; non modificare alcuna procedura interna prima di avere esaminato la Gazzetta Ufficiale; e accostarsi sistematicamente ai titoli di stampa con sano scetticismo. Il Dipartimento di Diritto del lavoro e della previdenza sociale monitorerà, martedì dopo martedì, quanto verrà effettivamente approvato e vi informerà tempestivamente di ogni disposizione suscettibile di produrre concrete ricadute operative.

 

Perché, alla luce di quanto precede, da qui alle elezioni i martedì saranno tutto fuorché privi di avvenimenti.


Webinar - Real Decreto 723/2026: nuovi obblighi di informazione sulle condizioni di lavoro e trasparenza

Nuovi obblighi di informazione sulle condizioni di lavoro e trasparenza

Il prossimo 5 ottobre entrerà in vigore il Real Decreto 723/2026, che amplia significativamente gli obblighi delle imprese in materia di informazione sulle condizioni di lavoro.

La nuova normativa impone di rivedere i contratti, i documenti informativi, le clausole relative al periodo di prova, le procedure di inserimento e i sistemi di gestione del personale, introducendo nuovi requisiti in termini di dettaglio, tracciabilità e trasparenza.

Per questo motivo, Ortega Condomines ha organizzato una sessione pratica rivolta ai professionisti delle Risorse Umane, delle Relazioni Industriali e della Gestione del Personale, durante la quale analizzeremo:

  • Le principali novità introdotte dal Real Decreto 723/2026.
  • Le informazioni minime che dovranno essere fornite ai lavoratori.
  • I rischi associati ai contratti e alla documentazione attualmente utilizzati.
  • Gli obblighi relativi ai sistemi automatizzati e agli algoritmi.
  • Le misure che è opportuno adottare prima dell’entrata in vigore della normativa.

Il webinar si terrà il 9 ottobre alle ore 10:00 e si svolgerà online.

La sessione avrà un taglio eminentemente pratico e si concluderà con una roadmap per consentire alle aziende di adeguare le proprie procedure garantendo la certezza del diritto.

Relatori

Jorge Barbat Soler

Raül Sala Cuberta

Puoi prenotare il tuo posto registrandoti al seguente link: https://l1nk.dev/alcfd2h

La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati.

Preparati al webinar rileggendo la Circolare del Lavoro 22/2026 pubblicata lo scorso 15 settembre.